Documenti necessari per richiedere il rinnovo della patente di guida rilasciate in stati membri dell'Unione Europea (circ. Ministero dei Trasporti e della navigazione n. 30/99 e succ.integ.)
Il rinnovo è possibile per le patenti rilasciate dai seguenti stati appartenenti all'Unione Europea
2) Versamento redatto su c./c. 9001 di Euro 9,00;
Versamento redatto su c./c. 4028 di Euro 14,62;
le attestazioni di avvenuto pagamento devono essere incollate negli appositi spazi;
3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza redatta su apposito modello in cui il titolare della patente rilasciata da altro stato comunitario dichiari la propria residenza anagrafica in Italia;Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza
4) Fotocopia completa e leggibile della patente estera e patente originale in visione;
5) Certificato Medico in bollo (con data non anteriore a sei mesi) rilasciato dall'Ufficiale Medico Sanitario di cui all'art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada (medico appartenente all'Ufficio della Azienda Sanitaria Locale "ASL", medico militare medico FFSS...) attestante l'idoneità psicofisica alla guida per la patente posseduta.
I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell'espletamento di tutte le pratiche presentate presso l'Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):
- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.
Soggetti legittimati alla presentazione della domanda:
Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;
Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto.
Autoscuola o Studio di Consulenza Automobilistica munita di fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità.
Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana,l'identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.
Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.
NOTA BENE:
L'Ufficio provvederà a chiedere all'Autorità che ha rilasciato la patente da rinnovare le necessarie informazioni riguardanti eventuali provvedimenti sanzionatori.
Non e' possibile rinnovare, riconoscere o convertire patenti dell'Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario e' stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del Codice della Strada.
IL TAGLIANDO EMESSO DALL'UFFICIO, DA APPORRE SULLA PATENTE RILASCIATA DA ALTRO STATO MEMBRO, POTRA' ESSERE RITIRATO, SALVO CAUSE OSTATIVE, ALLA SCADENZA DEL PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA.
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