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Immatricolazione dei veicoli provenienti dall'Austria  

 

Dove
Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti
Come
  1. Domanda redatta su modello denominato DTT2119 (   ), in distribuzione presso gli Uffici;
  2. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  3. Attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c 9001;
  4. Attestazione del versamento di € 29,24 sul c/c 4028;
  5. Attestazione del versamento sul c/c 121012 ( utilizzare esclusivamente il bollettino prestampato in distribuzione presso gli Uffici) di 

    € 39,71 per la targa di un autoveicolo

    € 39,35 per la targa di un autoveicolo con targa quadra (fuoristrada auto d'epoca)

    € 21,17 per la targa di un motoveicolo

    € 18,36 per la targa di un rimorchio

  • Veicoli nuovi mai immatricolati
Ø      C.O.C.   ORIGINALE    ed una sua fotocopia ;
Veicoli già immatricolati
   a.       Attestato di radiazione specificante :
   1.      La casa costruttrice ;
   2.      il n° di telaio ; 
   3.      l’indicazione della targa ;
   4.      la data dell’ultima revisione con esito favorevole
 Tale attestato deve essere munito dei timbri dell’Ufficio emittente in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA 
   b.       “ TYPENSCHEIN “ in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA .
   c.       Scheda tecnica – autenticato dall’Autorità competente -   (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas , frenatura , sterzo cinture di sicurezza ecc ) 

 

Assolvimento degli obblighi IVA

In sede di nazionalizzazioni di veicoli nuovi o usati provenienti dalla UE dovranno essere presentati i documenti, caso per caso specificati di seguito:
  1. Veicolo nuovo di fabbrica commercializzato attraverso la rete ufficiale. Devono essere presentati il COC e la dichiarazione per l'immatricolazione con la dizione "Assolti gli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari";
  2. Veicolo nuovo di fabbrica acquistato direttamente all'estero dal richiedente l'immatricolazione. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell'economia e delle finanze;
  3. Veicolo nuovo di fabbrica acquistato presso un importatore parallelo dal richiedente l'immatricolazione. Devono essere presentati:

dichiarazione, in carta semplice del cedente (importatore parallelo) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e in duplice copia, di IVA assolta sull'acquisto intracomunitario (con indicazione della ragione sociale del cedente, partita IVA, generalità del veicolo per marca, tipo e numero di telaio);

  • dichiarazione del richiedente, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, di aver acquistato il veicolo in Italia.
  1. Veicoli immatricolati nuovi o usati acquistati presso un importatore parallelo. Devono essere presentati dal richiedente:
  • una dichiarazione, in carta semplice e in duplice copia, con indicazione di numero di targa assegnato all'origine, numero di telaio, data e numero della fattura rilasciata dal commerciante straniero (singola o cumulativa), obblighi IVA assolti dal cedente (la data della fattura è quella di riferimento per la valutazione dei sei mesi dalla data di immatricolazione all'estero);
  • una dichiarazione di percorrenza, alla data della fattura, sottoscritta dall'operatore che ha acquistato il veicolo all'estero;
  • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di aver acquistato il veicolo in Italia.
  1. Veicoli da considerarsi nuovi già immatricolati all'estero, acquistati dal richiedente l'immatricolazione direttamente all'estero. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell'economia e delle finanze.
  1. Veicoli da considerarsi usati già immatricolati all'estero acquistati dal richiedente l'immatricolazione direttamente all'estero. Il richiedente l'immatricolazione deve presentare:
  • fotocopia della fattura (ed esibizione in originale) per veicoli acquistati da un commerciante straniero o fotocopia del trasferimento di proprietà per i veicoli acquistati da precedente proprietario;
  • dichiarazione di percorrenza del veicolo alla data dell'atto, superiore a 6000 km.
NON ESISTE  l’obbligo di consegna delle Targhe
Nota Bene: QUALORA I DOCUMENTI DI CUI AI CAPOVERSI   a. E b. RISULTASSERO SMARRITI , OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E IL DUPLICATO DEGLI STESSI EMESSO DALLA STESSA AUTORITA' CHE HA RILASCIATO GLI ORIGINALI (CIRC. N.133/85)